Specie esotiche invasive e vietate
Pubblicato il 12/05/2026 in Approfondimenti Scientifici
Regolamento UE 1143 2014:
specie esotiche invasive
Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore anche in Italia il regolamento UE n. 1143/2014 (recepito con il decreto legge 15 dicembre 2017, n. 230), recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

FONT FOTO : https://www.nps.gov/subjects/invasive/index.htm
Trovate il testo completo della legge in italiano qui, riassumo di seguito il minimo indispensabile:
La comparsa di specie esotiche in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione però se raggiungono un numero considerevole, possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere sulla biodiversità. Nell’Unione ed altri paesi europei sono presenti circa 12000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15% è ritenuto invasivo.
Le specie esotiche invasive possono mettere a repentaglio la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, anche con gravi effetti sulle specie autoctone, nonché sulla struttura e sulle funzioni di un ecosistema alterandone gli habitat, mettendo in atto comportamenti di predazione e competizione, trasmettendo malattie, sostituendosi alle specie autoctone in una parte cospicua dell’areale e inducendo effetti genetici mediante ibridizzazione.
Per consentire ai proprietari non commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell’elenco delle specie incluse nell’elenco dell’Unione di tenere il proprio animale fino alla fine naturale della loro vita, è necessario prevedere misure transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari a evitare la riproduzione o la fuoriuscita.
Specie esotiche invasive e vietate attualmente
Sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due liste di specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale (14 luglio 2016 e 12 luglio 2017), che complessivamente costituiscono un elenco di 49 specie. Tale elenco viene periodicamente aggiornato, dando priorità alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire la loro diffusione piuttosto che a contrastarla.
Eccovi di seguito le specie incriminate:
Alopochen aegyptiacus (Oca egiziana)
Callosciurus erythraeus (Scoiattolo di Pallas)
Corvus splendens (Cornacchia delle case)
Eriocheir sinensis (Granchio cinese dalle muffole = fa riferimento alle chele pelose come guanti)
Herpestes javanicus (Mangusta di Giava)
Lithobates (Rana) catesbeianus (Rana toro)
Muntiacus reevesi (cervide: Muntjak di Reeves)
Myocastor coypus (Nutria)
Nasua nasua (Coati rosso)
Nyctereutes procyonoides (Cane procione: non è il procione, ma un vero canide)
Ondatra zibethicus (Topo muschiato)
Orconectes limosus (Gambero americano)
Orconectes virilis (Gambero virile)
Oxyura jamaicensis (anatra: Gobbo della Giamaica)
Pacifastacus leniusculus (Gambero segnalatore)
Perccottus glenii (pesce: Dormiente cinese)
Procambarus clarkii (Gambero rosso della Luisiana, o gambero Killer)
Procambarus fallax f. virginalis (Gambero marmorizzato, forma partenogenetica)
Procyon lotor (Orsetto lavatore, o Procione)
Pseudorasbora parva (Cebacek o Pseudorasbora, ciprinide)
Sciurus carolinensis (Scoiattolo grigio)
Sciurus niger (Scoiattolo nero)
Tamias sibiricus (Tamia siberiana)
Threskiornis aethiopicus (Ibis sacro)
Trachemys scripta (Tartaruga dalle orecchie rosse)
Vespa velutina nigrithorax (Calabrone asiatico)
Specie vegetali :
Alternanthera philoxeroides
Asclepias syriaca
Baccharis halimifolia
Elodea nuttallii
Gunnera tinctoria
Heracleum mantegazzianum (Panace, pianta fiori irritanti)
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Impatiens glandulifera
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Microstegium vimineum
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum heterophyllum
Parthenium hysterophorus
Pennisetum setaceum
Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)
Pueraria montana (Pueraria lobata)
Come potete notare, a parte la tartaruga Trachemys scripta la cui importazione e vendita è vietata già da anni, non troviamo altri rettili, anfibi o insetti/aracnidi. Sono invece vietate molte specie di crostaceo utilizzate in acquacoltura, di cui alcune anche ospiti dei nostri acquari (soprattutto Procambarus clarkii e Procambarus fallax virginalis). La cosa più preoccupante è invece l’inserimento in queste lista di Specie esotiche invasive e vietate comprese molte specie di piante acquatiche che fino a qualche giorno fa potevamo comprare in qualsiasi negozio o garden ed inserire tranquillamente nei nostri acquari/paludari/laghetti. Il nome scientifico di queste piante è sconosciuto alla maggior parte dei neofiti (che probabilmente non sapranno mai nulla anche di questa legge), creando un potenziale esercito di “fuorilegge” innocenti.
Si va incontro a sanzioni penali se le specie elencate:
vengono introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale;
allevati o coltivati, anche in confinamento;
trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
venduti o immessi sul mercato;
utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
rilasciati nell’ambiente.
Per non andare incontro a sanzioni penali o a problemi in genere:
Art. 26 Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive al Ministero (ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Art. 27 Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali che erano in possesso prima dell’entrata in vigore della legge dovranno affidarli a chi li deterrà fino a fine vita naturale
Art. 28 Disposizioni transitorie per scorte commerciali

Sanzioni
a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto previsto dal Titolo VIII, violi i divieti previsti dall’articolo 6, comma 1, lettere a), b), d), f) e g) (questa sanzione si riferisce a chi non ha il permesso di detenzione e compie uno dei seguenti atti proibiti: introduzione in Italia, detenzione, trasporto sul suolo nazionale, cessione/scambio, riproduzione) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000;
b) il titolare del permesso o dell’autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c) (questa sanzione si riferisce a chi, avendo il permessso di detenzione, viola uno qualsiasi dei punti -vedi paragrafo “cosa non dobbiamo fare”- eccetto il punto “c” che è appunto il permesso di detenzione) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000 ad € 50.000;
c) il titolare del permesso o dell’autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui all’articolo 12, comma 1 (il comma 1 prevede l’obbligo di compilazione/aggiornamento di un registro delle specie detenute e di comunicare ogni variazione al ministero; non è chiaro se si applichi ai soli esercenti, o anche ai privati) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 50.000;
d) chiunque viola l’obbligo di denuncia di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, o l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 28, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000; (questo riguarda tutti i detentori di specie invasive a qualsiasi titolo: vanno denunciati entro 180 giorni = 6 mesi, dal 14-2-18, o dalla successiva inclusione di nuove specie nella black-list che viene aggiornata ogni anno!).
Conclusione:
Sicuramente questa legge era necessaria per preservare la fauna autoctona e gli ecosistemi (basti pensare ai danni impressionanti fatti dal Procambarus clarkii e dalla facilità con cui diverse specie di crostaceo usate in acquacoltura sono sfuggite ad ogni controllo). Il blocco delle importazioni e delle detenzioni/riproduzioni di specie invasive dovrebbe poter prevenire le nuove infestazioni, risultando il sistema di prevenzione più efficace
C’è da dire che la legge non ammette ignoranza, e “colpisce” moltissimi ignoranti innocenti. I giornali hanno riportato solo brevi trafiletti e chi non detiene una tartaruga dalle orecchie rosse si sente già a posto e non coinvolto, mentre nel suo acquario possono proliferare cespi di Cabomba caroliniana o di Myriophyllum heterophyllum… in attesa che al suo primo post su un forum o un mercatino per venderne le talee si veda notificare una multa minima di 150 euro per non averle denunciate e di 1000 euro per averne tentata la cessione gratuita!
Pretendere che poi qualcuno possa garantire che non riprodurrà il Procambarus fallax virginalis che ha nell’acquario è fantascienza, visto che questa specie ha solo femmine partenogenetiche (e che la maggior parte dei neofiti non sa che specie di gambero stia allevando).
Il timore reale è che questa legge produrrà nel breve termine esattamente l’effetto opposto a quello desiderato, infatti col fioccare delle prime multe cosa farà chi scopre di essere un fuorilegge insanabile ? Assolutissimamente nulla quindi continua di nascosto o, molto più probabilmente, si disfa degli ospiti magari buttandoli giù dal lavandino o addirittura nel lago/fiume sotto casa.
Termino questo articolo con un appello: divulgate queste informazioni il più possibile tra gli appassionati ed in particolare fate circolare la black-list perchè chi detiene specie invasive possa riconoscerle ed adempiere in tempo gli obblighi di legge .......…ambasciator non porta pena.